La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di una delle stesse persone indicate che possono chiederne l'apposizione.
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile.
La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.