Cosa fare per...


MATRIMONIO PUBBLICAZIONI - DISPENSA - AUTORIZZAZIONE

COS’È

Tribunale con decreto emesso in Camera di Consiglio e sentito il Pubblico Ministero può autorizzare il matrimonio nei seguenti casi:

1) tra parenti e affini;

-zio e nipote e zia e nipote; affini sia in linea retta che in linea collaterale in II grado, anche in caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.

2) in caso di divieto temporaneo di nuove nozze;

La donna, infatti, non può contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (sentenza di divorzio) e se è escluso inequivocabilmente lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passato in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3) rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla pubblicazione;

L'ufficiale dello stato civile, che crede di non poter procedere alla pubblicazione di un matrimonio, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto. Gli interessati, contro il rifiuto, possono presentare un ricorso al Tribunale

4) matrimonio per procura;

Lo sposo (residenza all’estero che non può essere presente al matrimonio) invia una procura, anche in carta semplice, per poter avviare le pubblicazioni nel Comune di residenza dell’altro sposo;

  • Lo sposo successivamente potrà rivolgersi da un notaio o da altro pubblico ufficiale per la nomina di un procuratore che lo rappresenti al matrimonio. (Tale procura dovrà essere legalizzata dall’Ambasciata italiana);
  • Tale procura dovrà essere prodotta al Tribunale come allegato alla richiesta per l’autorizzazione al matrimonio per procura ex art. 111 C.C.
  • Nel caso in cui l’ambasciata non autorizzi il rilascio della procura senza la preventiva autorizzazione del Tribunale italiano (caso frequente) sarà richiesta l’autorizzazione preventiva al Tribunale, specificando il rifiuto dell’Ambasciata. In questo caso il provvedimento del Giudice darà atto dell’assenza della preventiva procura e demanderà al Comune la verifica della sua validità. 
  • Copia di tale autorizzazione dovrà essere inviata all’altro sposo, tradotta e asseverata, per il rilascio della procura e nomina procuratore. 
  • Tale procura, tradotta e asseverata, verrà depositata al Comune ove si intende contrarre il matrimonio.

5) riduzione del termine e omissione della pubblicazione (art. 100 C.C.)

Il Tribunale può ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione con decreto non impugnabile. Il Tribunale può anche autorizzare, per gravissimi motivi, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che non vi sono impedimenti di legge al matrimonio


RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Codice Civile artt. 87 - 89 - 98 - 100 - 111 - 112
  • Legge n. 151 del 19 maggio 1975 (Riforma del Diritto di famiglia)

CHI

Gli interessati a cui è stata rifiutata la pubblicazione del matrimonio.


COME

La domanda si propone con ricorso.

Per l’autorizzazione al matrimonio tra parenti e affini, occorre allegare al ricorso:

  • copia integrale dell’atto di nascita 
  • certificato di residenza
  • certificato di cittadinanza (se stranieri) 
  • certificato di stato libero oppure copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera) 
  • copia del documento attestante l’invalidità

Per l’autorizzazione al matrimonio in caso di divieto temporaneo di nuove nozze, occorre allegare al ricorso: 

  • certificato di residenza 
  • certificato di cittadinanza (se stranieri) 
  • certificato di stato libero 
  • copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato(tradotta in lingua italiana se straniera) 
  • certificato medico di non gravidanza (test + certificato medico)

Per l’autorizzazione al matrimonio in caso di rifiuto della pubblicazione, occorre allegare al ricorso:

  • certificato di rifiuto della pubblicazione 
  • certificato di cittadinanza dei ricorrenti 
  • certificato di stato libero dei ricorrenti 
  • certificato di nascita dei ricorrenti

Se stranieri, occorre allegare anche:

  •  richiesta del nulla osta per contrarre matrimonio alla competente autorità del paese di origine (se cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato deve richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Via Caroncini, 19 00197 Roma – tel. 06/8021121)

Per l’autorizzazione a ridurre il termine e per l’omissione della pubblicazione, occorre allegare al ricorso:

  • certificato di residenza 
  • certificato di cittadinanza (se stranieri) 
  • certificato di stato libero

Per l’autorizzazione al matrimonio per procura, occorre allegare al ricorso: 

  • certificato di residenza dello sposo e della sposa 
  • certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune di residenza del ricorrente 
  • certificati medici, se esistono patologie per le quali si rende necessario il matrimonio per procura 
  • attestazione esperimento delle pubblicazioni matrimoniali ossia richiesta di celebrazione del matrimonio fatta dall’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ricorrente all’ambasciatore del paese dell’altro sposo (copia da richiedere all’ufficio dello Stato Civile) 
  • procura ad uso matrimonio (la procura deve essere fatta per atto pubblico, quindi da un notaio)
  • certificato di stato libero

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