Cosa fare per...


SEPARAZIONE CONSENSUALE

CHE COS’ È:

Si tratta di una procedura che consente ai coniugi di separarsi concordando le condizioni.

I coniugi possono chiedere, se sono d’accordo su ciò:

  • Di essere autorizzati a vivere separati
  • Di stabilire che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori
  • Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa
  • Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è , di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 158 cod. civ. – art. 711 c.p.c.
Art. 706 sgg. cod. civ.


CHI

i coniugi, l’assistenza di un avvocato è facoltativa


COME

Il ricorso per separazione consensuale deve essere presentato congiuntamente al presidente del Tribunale del luogo di residenza (o di domicilio documentato)
All’udienza i coniugi devono comparire personalmente.
La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell’udienza decorrono i termini (sei mesi) per richiedere il divorzio.


DOCUMENTI

da depositare (esenti da bollo):

  •  stato di famiglia; 
  • certificato di residenza; 
  • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato 
  • documenti fiscali relativi ai redditi dell’ultimo anno quando vi sono figli minori (101, 740 ...) 
  • nota di iscrizione a ruolo compilata (codice 111001) 
  • Fotocopia documento d’ identità dei coniugi

INFORMAZIONI UTILI


Se uno dei due coniugi si trova in un’altra città o all'estero, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti all'autorità consolare o ad un notaio.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti al direttore del carcere; l’altro coniuge potrà provvedere al deposito e alla firma della domanda in cancelleria. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.


NOVITA': CONVENZIONI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PROCEDURA SEMPLIFICATA IN COMUNE

La Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014 ha introdotto nuove modalità di divorzio, ossia:

  • Convenzione di negoziazione assistita: si tratta di una snella procedura alternativa alla giurisdizione ordinaria con cui le parti, necessariamente assistite da uno o più avvocati si impegnano direttamente a cooperare tra loro per trovare soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/11/2014].
  • La Separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio può avvenire anche innanzi all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014].

ISTAT

Al momento della fissazione udienza, i difensori dovranno compilare l'apposito modulo online caricato in SICID, in sostituzione del modello ISTAT e ricaricare ricevuta di avvenuta compilazione.


Torna su