Cosa fare per...


DIVORZIO CONGIUNTO

COS’È

Consiste in un procedimento esperibile con ricorso quando i coniugi già separati hanno già raggiunto un accordo sulle condizioni che regoleranno la fine del vincolo coniugale. In questo caso, infatti, possono chiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il ricorso può presentarsi:

  • nelle separazioni giudiziali quando sono trascorsi 12 mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
  • Nelle separazioni consensuali (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale) quando sono trascorsi 6 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74

Legge 6 maggio 2015 n. 55


COME

Occorre fare istanza congiunta di divorzio, con la forma del ricorso, la quale deve essere:

  • diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge 
  • sottoscritta da entrambi i coniugi
  • depositata da un legale, essedo infatti obbligatoria l’assistenza del legale (anche uno solo per entrambi).

Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta. Unitamente alla domanda occorre depositare i seguenti documenti:

  • estratto dell’atto di matrimonio del Comune di celebrazione;
  • 2 stati di famiglia dei coniugi
  • 2 certificati di residenza storici (dalla data di separazione ad oggi). Nel caso in cui i coniugi separati abbiano a lungo mantenuto la stessa residenza, la separazione di fatto può essere provata mediante la produzione di atti diversi: attualmente viene richiesto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) ed inoltre, se possibile, anche utenze o atti diversi comprovanti la separazione di fatto. Il certificato di residenza storico viene rilasciato dal Comune di residenza relativamente agli ultimi tre o cinque anni (salvo la persona lo richieda “a far data da ...”);
  • copia autentica del verbale di separazione omologato (o della sentenza di separazione passata in giudicato), se la sentenza è intervenuta negli ultimi 3 anni occorre anche una copia semplice del verbale della 1ª udienza;
  • documenti fiscali dell’ultimo anno relativi ai redditi quando vi sono figli minori (101, unico).

All’udienza devono comparire personalmente, assistiti dal legale.


N.B. : CONVENZIONI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PROCEDURA SEMPLIFICATA IN COMUNE

La Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014 ha introdotto nuove modalità di divorzio, ossia:

  • Convenzione di negoziazione assistita: si tratta di una snella procedura alternativa alla giurisdizione ordinaria con cui le parti, necessariamente assistite da uno o più avvocati si impegnano direttamente a cooperare tra loro per trovare soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/11/2014].
  • La Separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio può avvenire anche innanzi all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014].

ISTAT

Al momento della fissazione udienza, i difensori dovranno compilare l'apposito modulo online caricato in SICID, in sostituzione del modello ISTAT e ricaricare ricevuta di avvenuta compilazione.


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