Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.
Nell'ambito delle sue attribuzioni principali, il Giudice tutelare:
- autorizza i genitori a compiere di atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori;
- nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
- nomina l'amministratore di sostegno e vigila sul suo operato;
- nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
- vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà genitoriale e per l'amministrazione dei beni del minore;
- adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell'interdetto prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;
- adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore sottoposto a tutela e l'amministrazione dei suoi beni;
- autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978);
- emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983);
- vigila per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
- autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio al minore quando manchi l'assenso dell'esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l'assenso dell'altro genitore o sia da esso legalmente separato (art. 3 let. a-b, l. n. 1185/1967);
- convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco.
Nell'esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata.