Cosa fare per...


Il Giudice tutelare

CHI E'

Il Giudice tutelare, designato dal Presidente del Tribunale nel quadro dell'organizzazione generale dell'Ufficio, è il giudice del Tribunale a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali.


COSA FA

Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione. 

Nell'ambito delle sue attribuzioni principali, il Giudice tutelare:

  • autorizza i genitori a compiere di atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori;
  • nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
  • nomina l'amministratore di sostegno e vigila sul suo operato;
  • nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
  • vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà genitoriale e per l'amministrazione dei beni del minore;
  • adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell'interdetto prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;
  • adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore sottoposto a tutela e l'amministrazione dei suoi beni;
  • autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978);
  • emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983);
  • vigila per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
  • autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio al minore quando manchi l'assenso dell'esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l'assenso dell'altro genitore o sia da esso legalmente separato (art. 3 let. a-b, l. n. 1185/1967);
  • convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco. 

Nell'esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata.


COME SI PROCEDE

Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità. Il giudice tutelare provvede con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente. 

Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale. Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno. il reclamo si propone alla Corte d'Appello.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 334 cod. civ.


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