Il soggetto a cui un reato ha recato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, può esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno nei confronti del colpevole. Tale azione gli spetta anche nei confronti degli (eventuali) responsabili civili, cioè dei soggetti che - pur non avendo commesso il reato - debbano rispondere, a norma delle leggi civili, per il fatto commesso dall'imputato, come avviene nei casi previsti dagli art. 2047, 2048, 2049 e 2054, commi 3 e 4, del codice civile.
[Quando l'imputato o il responsabile civile sono assicurati per la responsabilità civile, la società assicuratrice può essere da loro chiamata in causa: v. art.1917 c.c. Ed il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile: v. art. 144 decreto legislativo n. 209 del 2005].
L'azione per ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno può essere esercitata in sede civile o quando vi sia un processo penale il danneggiato può costituirsi parte civile per far valere i propri diritti contro l'imputato e l'eventuale responsabile civile.