REVOCA CONDANNA PER ABOLIZIONE DEL REATO
COS'E'
Il condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, può, quando sopravviene l'abolizione del reato (per depenalizzazione del fatto, oppure per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale) chiedere al Giudice dell'Esecuzione la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.
Per individuare il Giudice a cui rivolgere la domanda (in carta semplice e senza spese), vedere le note che seguono e, se necessario, rivolgersi all'U.R.P.
NORMATIVA
Artt. 665, 666 e 673 c.p.p
COME SI SVOLGE
L'istanza, presentata dalla parte o dal difensore, è depositata nella Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione.
GIUDICE COMPETENTE:
- In caso di una sola condanna, G.d.Es. è l'Ufficio che l'ha pronunciata
- In caso di più condanne, G.d.Es. è l'Ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo.
- In caso di conferma in Appello (o riforma in solo punto di pena, misure di sicurezza o disposizioni civili) è competente, G.d.Es. è l'Ufficio di primo grado
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