Gli iscritti alle liste dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Essi possono, però, chiedere al Presidente della Corte - nella seduta di comparizione per il giuramento – di essere dispensati per legittimo impedimento. La richiesta può essere fatta anche a mezzo di incaricato o a mezzo di fax, allegando idonea documentazione (certificato medico), prima della seduta di comparizione o all'inizio di essa.
Uguale esonero si ha in presenza di situazioni di incompatibilità, astensione o ricusazione (al riguardo, vedi gli articoli da 34 a 37 del vigente Codice di procedura penale).
Il giudice popolare che, senza giustificato motivo, non si presenta all'udienza è condannato, con decreto del Presidente, al pagamento di una somma da € 2,58 a € 15,49 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento (salvo più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto da lui commesso costituisca reato). Il decreto può essere revocato dallo stesso Presidente se, entro 15 giorni dalla notificazione, il condannato dimostra di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.
Il giudice popolare che, prima che sia pronunziata la sentenza, manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo, è escluso, con decreto del Presidente, dal far parte del collegio e condannato al pagamento di una somma da € 10,33 a € 25,82 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Contro tale decreto è ammessa opposizione, entro 5 giorni dalla notificazione, al Presidente della Corte di appello (ma l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione).