RESTITUZIONE NEL TERMINE PROCESSUALE SCADUTO
COS'E'
Nel processo penale alcuni atti devono essere compiuti entro un determinato termine, a pena di decadenza (cioè: scaduto il termine, sono inammissibili e privi di effetto).
Ma la legge prevede che - a certe condizioni - l'interessato possa essere rimesso nel termine per compierli. I casi più rilevanti sono le impugnazioni di sentenze e le opposizioni a decreti penali di condanna.
La restituzione nel termine può avvenire:
- Se l'interessato (il pubblico ministero, o la parte privata o il difensore) prova di non aver potuto osservare il termine per caso fortuito o per forza maggiore. In questo caso la richiesta per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
- Quando l'imputato condannato con decreto penale non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. In questo caso la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. [Ciò vale anche per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: v. art. 462 C.P.P.]
COME SI SVOLGE
La richiesta di restituzione nel termine si presenta al giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale, al giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto penale di condanna, al giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
Per la redazione e presentazione della richiesta l'imputato, o la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, può provvedere personalmente, ma è consigliabile rivolgersi ad un avvocato - e con urgenza, visti i brevissimi termini di decadenza sopra indicati.
Avvertenza: La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
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