Velocizzare le indagini
Gli artt. 1, 2, 3 disciplinano gli obblighi di polizia giudiziaria e pubblico ministero che abbiano aperto un fascicolo per uno dei reati sopra indicati ; la polizia giudiziaria ha l’obbligo di riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato, anche verbalmente.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di sentire a verbale (o far sentire dalla polizia giudiziaria delegata) la parte lesa e il denunciante entro 3 giorni dall’iscrizione; è imposta a pubblico ministero e polizia giudiziaria la massima celerità nella conduzione delle indagini
Allungamento del termine per presentare querela
E’ previsto l’allungamento da sei a dodici mesi del termine per presentare la querela nei casi di violenza sessuale semplice (art. 609 bis) e aggravata (art.609 ter).
Aumento delle pene per alcuni reati e creazione di nuove figure di reato
La legge prevede l’aumento delle pene previste per i reati di:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art 572 c.p), puniti con la pena da un minimo di tre e un massimo di sette anni di reclusione;
- cd stalking o Atti persecutori (art 612 bis c.p.), puniti con la pena da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi di reclusione;
- violenza sessuale (art 609 bis c.p.), punita con la pena da un minimo di 6 ad un massimo di 12 anni di reclusione;
- violenza sessuale di gruppo (art 609 octies c.p.) , punita con la pena da un minimo di 8 e un massimo di 14 anni di reclusione
Vengono introdotti quattro nuove figure di reato:
- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (art. 612-ter cd revenge porn), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.0000 Euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
- il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art 583 quinquies c.p.), sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Si riferisce alle condotte di reato, realizzate spesso mediante il versamento di acido sul volto delle donne, come verificatosi in noti fatti di cronaca. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
- il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 588 bis c.p.) punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato è aggravato quando è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- la violazione da parte dell’indagato o imputato degli obblighi di allontanarsi dalla casa familiare o di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387 bis c.p., v. art. 4) ; prima tale violazione poteva comportare solo un aggravamento della misura cautelare applicata; ora è condotta di reato, sanzionata con la detenzione da sei mesi a tre anni di reclusione.
Misure cautelari e di prevenzione
E’ stato previsto che il giudice, quando applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, possa disporre procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o strumenti tecnici, quali il braccialetto elettronico applicato all’indagato, ciò al fine di assicurare il rispetto della misura e per accertarsi e prevenire l’eventuale avvicinamento dell’indagato/imputato alla sua vittima.
Infine, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.
Altra misura adottata è quella di avviso preventivo alla parte lesa dell’imminente scarcerazione del condannato definitivo per uno dei resti previsti ad opera del magistrato di sorveglianza, che si pone in continuità con quello già previsto ad opera del giudice in caso di revoca o modifica della misura cautelare applicata all’indagato/imputato ( art. 299. 2 bis e 3 cpp).
Raccordo tra il giudice penale e quello della separazione o divorzio o della causa relative ai figli
E’ previsto che il magistrato penale che emette un’ordinanza di applicazione o modifica di una misura cautelare a carico di un indagato/imputato per i reati di cui sopra ovvero emetta l’avviso di conclusione delle indagini o un provvedimento di archiviazione o una sentenza debba trasmetterne immediatamente una copia al giudice civile che sta trattando la causa di separazione coniugale o una causa relativa ai figli minori e all’esercizio della potestà genitoriale (art. 64 bis disp att. c.p.p.).