Tribunale con decreto emesso in Camera di Consiglio e sentito il Pubblico Ministero può autorizzare il matrimonio nei seguenti casi:
1) tra parenti e affini;
-zio e nipote e zia e nipote; affini sia in linea retta che in linea collaterale in II grado, anche in caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.
2) in caso di divieto temporaneo di nuove nozze;
La donna, infatti, non può contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (sentenza di divorzio) e se è escluso inequivocabilmente lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passato in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla pubblicazione;
L'ufficiale dello stato civile, che crede di non poter procedere alla pubblicazione di un matrimonio, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto. Gli interessati, contro il rifiuto, possono presentare un ricorso al Tribunale
4) matrimonio per procura;
Lo sposo (residenza all’estero che non può essere presente al matrimonio) invia una procura, anche in carta semplice, per poter avviare le pubblicazioni nel Comune di residenza dell’altro sposo;
- Lo sposo successivamente potrà rivolgersi da un notaio o da altro pubblico ufficiale per la nomina di un procuratore che lo rappresenti al matrimonio. (Tale procura dovrà essere legalizzata dall’Ambasciata italiana);
- Tale procura dovrà essere prodotta al Tribunale come allegato alla richiesta per l’autorizzazione al matrimonio per procura ex art. 111 C.C.
- Nel caso in cui l’ambasciata non autorizzi il rilascio della procura senza la preventiva autorizzazione del Tribunale italiano (caso frequente) sarà richiesta l’autorizzazione preventiva al Tribunale, specificando il rifiuto dell’Ambasciata. In questo caso il provvedimento del Giudice darà atto dell’assenza della preventiva procura e demanderà al Comune la verifica della sua validità.
- Copia di tale autorizzazione dovrà essere inviata all’altro sposo, tradotta e asseverata, per il rilascio della procura e nomina procuratore.
- Tale procura, tradotta e asseverata, verrà depositata al Comune ove si intende contrarre il matrimonio.
5) riduzione del termine e omissione della pubblicazione (art. 100 C.C.)
Il Tribunale può ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione con decreto non impugnabile. Il Tribunale può anche autorizzare, per gravissimi motivi, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che non vi sono impedimenti di legge al matrimonio