Cosa fare per...


SEPARAZIONE GIUDIZIALE

COS’È?

E’ la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi che intendono separarsi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.

La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi, sempre con l’ assistenza di un legale.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art.706 e segg. Codice di Procedura Civile


CHI

Uno dei due coniugi con l’assistenza necessaria di un legale.
I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012,e per il disposto dell’art.31 ,secondo comma ,l. 218/95


COME

Il coniuge che intende richiedere la separazione dovrà presentare apposita istanza mediante ricorso. Con la domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: Stato di famiglia
Certificato di residenza, (certificato storico, se i coniugi non hanno più la stessa residenza)
Certificato di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
Dichiarazione dei redditi
Modello ISTAT M252 compilato nelle sezioni 7-28

La separazione giudiziale termina con una sentenza. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo un anno dalla prima udienza presidenziale di separazione.


ISTAT

Al momento della fissazione udienza, i difensori dovranno compilare l'apposito modulo online caricato in SICID, in sostituzione del modello ISTAT e ricaricare ricevuta di avvenuta compilazione.


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