Occorre fare istanza congiunta di divorzio, con la forma del ricorso, la quale deve essere:
- diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge
- sottoscritta da entrambi i coniugi
- depositata da un legale, essedo infatti obbligatoria l’assistenza del legale (anche uno solo per entrambi).
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta. Unitamente alla domanda occorre depositare i seguenti documenti:
- estratto dell’atto di matrimonio del Comune di celebrazione;
- 2 stati di famiglia dei coniugi
- 2 certificati di residenza storici (dalla data di separazione ad oggi). Nel caso in cui i coniugi separati abbiano a lungo mantenuto la stessa residenza, la separazione di fatto può essere provata mediante la produzione di atti diversi: attualmente viene richiesto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) ed inoltre, se possibile, anche utenze o atti diversi comprovanti la separazione di fatto. Il certificato di residenza storico viene rilasciato dal Comune di residenza relativamente agli ultimi tre o cinque anni (salvo la persona lo richieda “a far data da ...”);
- copia autentica del verbale di separazione omologato (o della sentenza di separazione passata in giudicato), se la sentenza è intervenuta negli ultimi 3 anni occorre anche una copia semplice del verbale della 1ª udienza;
- documenti fiscali dell’ultimo anno relativi ai redditi quando vi sono figli minori (101, unico).
All’udienza devono comparire personalmente, assistiti dal legale.