Cosa fare per...


SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE

COSA È

L’unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile. I profili attuativi sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2016, n. 144, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76".. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Gli articoli del codice civile applicabili all’unione civile sono espressamente indicati dalla Legge 76 del 2016.


SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE

L’unione civile si scioglie nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. L’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Per lo scioglimento dell’unione civile si applicano le norme in materia di divorzio. Lo scioglimento dell’unione civile e, dunque, pronunciato dal Tribunale, su domanda congiunta degli uniti o all’esito di procedimento contenzioso. Lo scioglimento dell’unione civile può anche conseguire all’accordo degli uniti perfezionato davanti all’ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132/2014 (conv. in l. 162/2014). Lo scioglimento dell’unione civile può anche conseguire all’accordo degli uniti perfezionato a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 d.l. 132/2014 (conv. in l. 162/2014)


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 76 del 2016.


CHI PUO' RICHIEDERLO

L'interessato con l'assistenza necessaria di un difensore munito di procura


COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Il divorzio si richiede con ricorso. Al ricorso vanno allegati:

  • nota di iscrizione a ruolo; 
  • certificato di unione civile 
  • stato di famiglia di entrambi gli uniti;
  • certificato di residenza di entrambe le parti;

COSTI

- Contributo unificato: € 98,00 da pagare esclusivamente tramite sistema PagoPa


Torna su