FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO
COS'È
IL FONDO NON E' STATO ATTIVATO PER IL 2018.
Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.
NORMATIVA
Decreto 15 dicembre 2016
Legge n. 208, 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016)
Art. 156 Codice Civile
CHI
Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che:
- sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
- abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
- abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.
Sussistendo tali condizioni è possibile presentare istanza di accesso al Fondo, da redigere in conformità al modulo (FORM) da depositare presso l'Ufficio U.R.P - Sportello per il Cittadino con le modalità di seguito indicate.
Le istanze, da redigere in conformità al modulo (FORM) predisposto dal Ministero della Giustizia, possono essere presentate:
- in forma cartacea, presso lo Sportello per il Cittadino (ingresso 1, piano terreno del Palazzo di Giustizia),
- a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo Tribunale Ordinario di Torino - URP - Sportello del Cittadino, corso VIttorio Emanuele II, n.130,
- a mezzo PEC, all'indirizzo prot.tribunale.torino@giustiziacert.it.
COME SI SVOLGE
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l’ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.
il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.
NOTA BENE
In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.
COSTI
Esente dal pagamento di contributo unificato e di diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità e la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni).
Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.
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