Cosa fare per...


INSINUAZIONE AL PASSIVO

COS'E'

E’ la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.
La domanda è tempestiva quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita


NORMATIVA

Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche): Art.93 (ammissione tempestiva) e Art.101(ammissione tardiva)


CHI PUO' RICHIEDERLA

I creditori, personalmente o con l'assistenza di un legale.


DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia, piano terra, stanza 63
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30. Per appuntamenti si prega di usare la sezione “Prenotazione online appuntamenti presso le cancellerie” presente sul sito del Tribunale.


COME SI SVOLGE

La domanda deve essere trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore. Nello stesso modo debbono essere trasmessi i documenti che si intendono allegare a sostegno della domanda. Si ricorda che i titoli di credito (assegni e cambiali) nonché i titoli esecutivi (decreto ingiuntivo, sentenza, …) debbono essere depositati in originale nella Cancelleria del Tribunale, unitamente a nota di deposito in originale e copia per il Curatore (nonché eventuale copia per ottenere il timbro del “depositato”).
Si raccomanda di concordare il deposito con il curatore. Queste nuove disposizioni, che sostituiscono le precedenti, che prevedevano il deposito della domanda o il suo invio per raccomandata o corriere alla Cancelleria del Tribunale, si applicano:

  •  per il periodo dal 19/12/2012 al 30/10/2013, alle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19/12/2012, non era stata ancora effettuata la comunicazione del curatore ai creditori, quale prevista dall’art. 92 della legge fallimentare (comunicazione che invita i creditori a partecipare alla procedura, indicandone gli estremi utili);
  • a partire dal 31 ottobre 2013, anche alle procedure per cui tale comunicazione sia stata eventualmente effettuata prima del 19/12/12, cioè in pratica a tutte le procedure fallimentari.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda, in carta semplice, dovrà contenere i seguenti elementi:

  1. l’indicazione della procedura a cui si intende partecipare (i dati sono contenuti nella comunicazione del curatore innanzi menzionata; se non si è ricevuta detta comunicazione, possono esser richiesti alla Cancelleria della sezione innanzi indicata o reperiti sul sito del Tribunale alla voce “Elenco Fallimenti”);
  2. le generalità del creditore che effettua l’insinuazione;
  3. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, non omettendo, se del caso, la richiesta degli interessi;
  4. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda ( es: rapporto di lavoro subordinato, in qualità di … per il periodo dal … al …; fornitura di beni consistenti in …. forniti in data ….; fornitura di servizi consistiti in …..; ecc.);
  5. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione (basta indicare il fatto che dà luogo alla prelazione; ed es.: … si tratta di credito di lavoro subordinato…; si tratta di provvigioni … derivanti da ….; si tratta di prestazioni professionali…. effettuate in qualità di …….; ecc.), nonché l’indicazione del bene o dei beni sui quali si esercita la prelazione speciale (ad esempio: ipoteca, pegno o privilegio sul seguente bene:……….). Si noti che se tali indicazioni mancano o sono assolutamente incerte, il credito si considera chirografario, cioè non munito di alcuna prelazione;
  6. l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura.

NOTA BENE

E’ onere del creditore comunicare al curatore, con le stesse modalità, le eventuali variazioni dell' indirizzo di posta elettronica certificata. Se le comunicazioni non possono essere inviate dal curatore al creditore per posta elettronica certificata, sia perché il creditore non ha effettuato l’indicazione di cui al precedente n. 6 (vedi "CONTENUTO DELLA DOMANDA), sia perché successivamente le comunicazioni per posta elettronica certificata al creditore sono divenute impossibili per causa a lui imputabile (o imputabile al titolare della utenza di posta elettronica certificata che eventualmente il creditore utilizzi come proprio recapito), le comunicazioni sono eseguite solo mediante deposito in Cancelleria (cioè in modo non idoneo a determinare un’effettiva conoscenza del destinatario).


COSTI

La domanda non è soggetta al pagamento del contributo unificato e dei diritti.


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