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Soggiorno di cittadino U.E.

DOVE

Cancelleria volontaria giurisdizione - Cancelleria Giudice Tutelare - Piazza della Repubblica 1 - 050/513511 – piano II

SOGGIORNO DEL CITTADINO U.E.

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio dello Stato, a seconda dei casi, per un periodo fino a tre mesi o per un periodo superiore.


DIRITTO DI SOGGIORNO FINO A TRE MESI

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Analogo diritto spetta ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso regolarmente nel territorio nazionale.


DIRITTO DI SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

  • e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  • dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • e' familiare del cittadino dell'Unione che a sua volta ha diritto al soggiorno:
  1. coniuge;
  2. partner del cittadino dell'Unione in virtù di un legame registrato sulla base della legislazione di uno Stato membro ed equiparato dalla legislazione dello Stato membro ospitante al matrimonio;
  3. discendente diretto del cittadino dell'Unione e del coniuge o partner di età inferiore a 21 anni o a carico;
  4. ascendente diretto del cittadino dell'Unione e del coniuge o partner a carico. 

Il diritto di soggiorno e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione che a sua volta abbia diritto al soggiorno.


DICHIARAZIONE DI PRESENZA

In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale.

Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.


CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  • e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
  • e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero dichiara, nelle forme di legge (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297), di essere nella immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
  • e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero dichiara, nelle forme di legge (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297), di essere nella immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  • segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI IN CASO DI DECESSO O DI PARTENZA DEL CITTADINO DELL' UNIONE EUROPEA

- Familiari che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o siano in possesso dei requisiti per ottenere il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

- Familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.


MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI IN CASO DI DIVORZIO E DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

- Familiari che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o siano in possesso dei requisiti per ottenere il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

- Familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.


TUTELA GIURISDIZIONALE

Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario del luogo ove dimora il richiedente.

Il Tribunale provvede, sentito l'interessato, in camera di consiglio.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.


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