Cosa fare per...


ATTI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI MINORE

DOVE

Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano - tel 050/513706 – 050/513707
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COS'E'

I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
I genitori, invece, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro.


RIFERIMENTI NORMATIVI


CHI

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva la responsabilità genitoriale.


COME

Con istanza al Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore.

Disponibili nella sezione MODULI:

  • autorizzazione incasso polizza 
  • autorizzazione rinuncia eredità 
  • autorizzazione accettazione beneficiata 
  • autorizzazione transazione risarcimento danni 
  • autorizzazione pensione/indennità accompagnamento 
  • autorizzazione vendita immobile - autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico

Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio codice 4.13.001 Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.)

Documenti da allegare a seconda dei casi (a titolo esemplificativo):

  • documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza; 
  • documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; 
  • eventuale testamento; 
  • documentazione sulla passività dell'eredità; 
  • perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare; 
  • atti di causa; 
  • valutazione dell'impresa

COSTO

  • Esente da contributo unificato 
  • € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.
  • Del provvedimento autorizzativo viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti.

N.B.

Il g.t. può chiedere una perizia dei beni; nel caso di rinunzia, chiede la documentazione da cui risulti la negatività dell'asse ereditario.
Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro)
Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla responsabilità genitoriale, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale (vedi scheda), su parere del Giudice Tutelare, che viene acquisito prima del deposito

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare.

Nel caso di acquisto di immobili, è opportuno, per la complessità tecnica che contraddistingue l’atto, che il ricorso vengano predisposto dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale.


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