Cosa fare per...


ATTRIBUZIONE DI COGNOME

DOVE

Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano - tel 050/513706 – 050/513707

Per accedere occorre prenotare on line sul sito del Tribunale (Clicca qui per prenotare)

Orario: lunedì – mercoledì - venerdì: ore 8,45 – 12,45


COS'E

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, i genitori devono presentare ricorso al Tribunale competente, che deciderà circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento


RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 262 cod. civ 3° comma


CHI

I genitori del minore.


COME

Con l'apposito modulo indirizzato al Tribunale del Comune dove è registrato l’atto di nascita del minore.


COSTO

Esente da contributo unificato 27 euro diritti forfetizzati di notifica


DOCUMENTI

Alla domanda occorre allegare: 

  • copia dell’atto di nascita del minore 
  • copia del documento d’ identità del padre 
  • copia del documento d’ identità della madre

La copia dell’atto di riconoscimento del genitore viene acquisito d’ufficio da parte della Cancelleria.


MINORI STRANIERI

Per i minori stranieri, poiché lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita (art. 33 l. 31/5/1995 n. 218) e i diritti della personalità che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto (art. 24 l. 31/5/2013 n. 218), occorre fare riferimento alla legge nazionale per verificare:

  1. quale sia, secondo la legge del Paese, la forma del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, e se ad essa possa considerarsi equipollente il riconoscimento avvenuto nella forma prevista dall’art. 254 cod. civ.;
  2. quale sia,secondo la legge del Paese, il regime del cognome del figlio quando il riconoscimento di un genitore è avvenuto successivamente al riconoscimento da parte dell’altro

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