Cosa fare per...


AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI DI EREDITÀ ACCETTATE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

DOVE

NOTA BENE Sia per beni mobili che per gli immobili il parere del Giudice Tutelare è acquisito d'ufficio


COS'E'

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o, comunque, di straordinaria amministrazione (permuta, transazione, locazione, costituzione di garanzie reali) relativi sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione (entro 10 anni). In tal modo si realizza un controllo dell' amministrazione effettuata da parte dell’erede beneficiato, al fine di garantire gli interessi di eventuali creditori del defunto e legatari. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale. (salvo gli eredi incapaci, i quali non possono mai decadere dal beneficio di inventario).


ALTRI CASI

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma gli atti di disposizione relativi ai beni di un'eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore (460), o dal curatore dell'eredità giacente (531), ai beni oggetto di sostituzione fedecommissaria (692), nonché a quelli amministrati dall'esecutore testamentario (703); ai beni devoluti in eredità o in legato oggetto di condizione sospensiva o in favore di nascituri e per i quali sia nominato un amministratore ai sensi degli artt. 641 ss. c.c.


RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.
Artt. 460 comma 2 c.c. 499, 531, 694, 703 comma 4, 719 c.c.


CHI

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.
Inoltre:

  • il chiamato che non ha ancora accettato l’eredità 
  • il curatore dell’eredità giacente
  • l’esecutore testamentario

COME

Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario presentare ricorso al Giudice del luogo in cui si è aperta la successione e, più precisamente :

  • al Giudice della Successione, per i beni mobili (es. quote azionarie) fac-simile di domanda beni mobili e domanda beni mobili minore [vedi modulistica]
  • al Collegio: Tribunale - Sezione IV° - Volontaria Giurisdizione, per i beni immobili fac-simile di domanda beni immobili e domanda beni immobili minore [vedi modulistica]

Occorre allegare:

  • copia dell'accettazione con beneficio d'inventario; 
  • copia dell'inventario;
  • copia della dichiarazione di successione (immobili);
  • perizia giurata (immobili).

Nei vari casi, la documentazione da allegare varia e deve essere conforme alle prescrizioni normative. Poiché nel caso in cui i beni appartengono a incapaci (minori/interdetti/inabilitati) deve essere sentito il giudice tutelare, se il Giudice Tutelare territorialmente competente (residenza dell'incapace) è diverso da quello di Pisa, è necessario produrre la copia conforme del previo parere del Giudice Tutelare. Vedi scheda AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETà DI INCAPACE


COSTO

Per beni mobili (Ufficio successioni) e per beni immobili (Volontaria Famiglia):

  • contributo unificato di € 98,00 [salvo che si tratti di minori, interdetti e inabilitati, amministrati] da pagare esclusivamente tramite sistema Pago Pa
  • diritti forfettari da € 27,00 da pagare esclusivamente tramite sistema Pago Pa

INOLTRE

Per lo più, fatto l’inventario, c’è la necessità di far variare l’intestazione del conto corrente o di un libretto di deposito; se tra gli eredi c’è un minore, occorre che la parte di sua spettanza sia versata su un conto a lui intestato, con vincolo pupillare.
Si tratta di atti che non sono “vendita”, né atti di straordinaria amministrazione e quindi:

  • SE CI SONO MAGGIORENNI = non occorre nessuna autorizzazione per accedere al conto corrente ed effettuare le variazioni di intestazione 
  • SE CI SONO SOGGETTI MINORENNI O AMMINISTRATI = occorre solo l’autorizzazione del GT - art. 320 c.c.

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