Processo penale ed il ruolo del giudice
Sezione Penale
Gli Uffici GIP/GUP e Dibattimento sono situati al I° Piano
Tribunale di Pisa, Piazza della Repubblica.
Processo penale ed il ruolo del giudice
La fase delle indagini preliminari è la fase del procedimento penale durante la quale il Pubblico ministero con l’aiuto della Polizia Giudiziaria raccoglie ogni possibile elemento di prova per accertare se un determinato fatto costituisce un reato, ovvero è punito con una sanzione penale, e se la persona indagata lo ha commesso.
In questa fase, diretta dal Pubblico Ministero (il Procuratore della Repubblica di Pisa ovvero un sostituto procuratore di tale ufficio), se questi ritiene che ci sono le condizioni che impongono l’adozione di provvedimenti che incidono su diritti fondamentali della persona (libertà, proprietà, privacy) deve chiedere ad un Giudice di emetterli.
Questo Giudice è il Giudice per le indagini preliminari. La sua funzione é di garanzia per il cittadino, onde far sì che provvedimenti che possono essere particolarmente gravosi e negativi per una persona siano vagliati da un giudice terzo che non sia direttamente coinvolto nelle indagini e non sia condizionato da una prospettiva meramente accusatoria.
Quando un'indagine è conclusa il P.M. decide se chiedere |’archiviazione (ovvero chiudere il caso non ravvisando una responsabilità penale) o se chiedere che l’imputato sia sottoposto a giudizio. In entrambi i casi la richiesta arriva all’Ufficio G.I.P.
II Giudice decide se accogliere la richiesta ed archiviare il caso, ovvero se disporre l’imputazione o nuove indagini (ed in questo caso decide dopo avere sentito tutti gli interessati in udienza).
Qualora invece il P.M. chieda che la persona indagata venga giudicata deve passare, almeno per i reati più gravi attraverso il filtro dell’udienza preliminare, dove vengono citati P.M., imputato, parti lese ed i loro difensori e, dopo averli sentiti, il Giudice decide se rinviarli a giudizio avanti ad una sezione del Tribunale o se proscioglierli.
Anche i cosiddetti riti alternativi (decreto penale, giudizio immediato, patteggiamento e giudizio
abbreviato) sono decisi dal Giudice per le indagini preliminari.
In particolare il patteggiamento è un modo di definire il processo con il quale P.M. e imputato concordano l’applicazione di una pena per il reato contestato. La rinuncia al dibattimento e alla celebrazione del processo comporta la diminuzione fino ad un terzo della pena irrogata. Il Giudice può accogliere o respingere la richiesta valutando se la contestazione sia corretta e se la pena sia congrua rispetto al fatto contestato.
Il giudizio abbreviato è invece un giudizio che si basa sugli atti già acquisiti nel procedimento, che vengono ad assumere valore di prova, senza la necessità di assumerle in dibattimento. La rinuncia al giudizio ordinario e il risparmio di tempi valgono anche in questo caso la diminuzione di pena di un terzo della pena eventualmente da irrogare.
Torna su
finecontenuti