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Il Dibattimento

Il dibattimento

E' la fase centrale del processo penale il cui scopo è l’accertamento da parte del Giudice della sussistenza del reato addebitato all’imputato e della sua colpevolezza.

Il dibattimento si svolge mediante la raccolta e l’acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.

L’atto introduttivo al dibattimento può essere costituito dal decreto di citazione diretta a giudizio (nei casi previsti dall’art. 550 c.p.p.), dal decreto di giudizio immediato (nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 453 c.p.p.) ovvero dal decreto che dispone il giudizio, emesso all’esito dell’udienza preliminare secondo quanto previsto dall’art. 429 c.p.p.


Gli atti introduttivi

Prima di dare inizio al dibattimento è previsto che il Giudice (qualora si tratti di reati la cui competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica) o il Presidente del Collegio (qualora si tratti di reati la cui competenza appartiene al Tribunale in composizione collegiale) controllino la regolare costituzione delle parti.

Dopodiché si procede ad esaminare le questioni di carattere preliminare che, a pena di decadenza, devono essere proposte subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti (si tratta delle questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti processuali, la costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e l'intervento degli enti o delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).


Definizione anticipata del processo

Nei processi introdotti con citazione diretta, l’imputato personalmente o per mezzo del difensore, munito di procura speciale, ha la facoltà di chiedere la definizione anticipata del processo a suo carico tramite:

  • rito abbreviato (v. scheda per approfondimento)
  • applicazione della pena su richiesta della parti (c.d. patteggiamento) (v. scheda per approfondimento)
  • sospensione del procedimento con messa alla prova (v. scheda per approfondimento) - oblazione delle contravvenzioni (v. scheda per approfondimento)

L'apertura del dibattimento

Compiute tutte le attività inerenti le questioni preliminari e se non si fa ricorso ai procedimenti alternativi, il Giudice dichiara l’apertura del dibattimento.

A questo punto le parti procedono alle richieste di prova, avanzate prima dal Pubblico Ministero, poi dai difensori della parte civile (eventualmente costituita), del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e, infine, dal difensore dell'imputato


L'istruzione dibattimentale

L'istruzione dibattimentale, vero momento centrale del processo penale, ha inizio con l'assunzione delle prove richieste dal Pubblico Ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste dalle altre parti.


Esame testimoniale

La prova principe del processo penale è costituita dall’esame testimoniale delle persone informate sui fatti.

Esso consiste nella deposizione di un soggetto, sottoposto al vincolo del giuramento, su fatti rilevanti per il processo (vd. per approfondimenti la scheda testimone).

L'esame è compiuto direttamente dalla parte che lo ha richiesto; le altri parti sono ammesse a rivolgere al testimone ulteriori domande al fine di valutare la veridicità e l’attendibilità della deposizione.


Perizia

Ulteriore mezzo di prova è costituito dalla perizia, alla quale si ricorre nel momento in cui è necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono determinate competenze di tipo tecnico, scientifico o artistico.

La perizia può essere disposta anche d'ufficio e il Pubblico Ministero e le parti private hanno la facoltà di nominare dei propri consulenti.


Altri mezzi di prova

Oltre ai mezzi di prova sopra elencati vi sono, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali e i documenti


La fase finale del dibattimento

Terminata l'acquisizione delle prove, il codice prevede che il Giudice possa anche d'ufficio disporre l'assunzione di nuove prove e ciò purché "risulti assolutamente necessario".

All’esito dell’espletamento dell’istruttoria, ha inizio la fase conclusiva del dibattimento che è rappresentata dalla discussione finale


La discussione finale

Il Pubblico Ministero, prima, e i difensori delle parti formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

In particolare, il difensore della parte civile presenta le conclusioni scritte che devono attenere necessariamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.


La chiusura del dibattimento

Una volta terminata la discussione, si dichiara chiuso il dibattimento e subito dopo viene deliberata la sentenza che è pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo.

Nel caso in cui non sia possibile redigere contestualmente al dispositivo i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, il codice prevede che il Giudice indichi il termine per il loro deposito non superiore a giorni 90 da quello della pronuncia nei casi particolarmente complessi.


La decisione

La sentenza può essere di due tipi: o di proscioglimento o di condanna.

La prima a sua volta può essere:

  • una sentenza di non doversi procedere che viene adottata quando manca una delle condizioni di procedibilità (ad es. la querela) o sussista una causa estintiva del reato (es. morte dell'imputato);
  • una sentenza di assoluzione che viene adottata quando il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione.

Il Giudice inoltre adotta sentenza di assoluzione quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova della colpevolezza dell'imputato.

La sentenza di condanna è, invece, pronunciata quando l'imputato risulta – oltre ogni ragionevole dubbio - colpevole del reato contestatogli e, in tal caso, il Giudice lo condanna anche al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti dalla legge, alle pene accessorie.

In caso di sentenza di condanna il Giudice decide anche in merito alla domanda avanzata dalla parte civile (restituzioni o risarcimento del danno) e, se condanna l'imputato al risarcimento del danno, provvede alla sua liquidazione.

Quando però le prove acquisite non consentono al Giudice di quantificare l'esatto ammontare del danno, questi pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al Giudice civile e condanna, su richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova.


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