La sentenza può essere di due tipi: o di proscioglimento o di condanna.
La prima a sua volta può essere:
- una sentenza di non doversi procedere che viene adottata quando manca una delle condizioni di procedibilità (ad es. la querela) o sussista una causa estintiva del reato (es. morte dell'imputato);
- una sentenza di assoluzione che viene adottata quando il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione.
Il Giudice inoltre adotta sentenza di assoluzione quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova della colpevolezza dell'imputato.
La sentenza di condanna è, invece, pronunciata quando l'imputato risulta – oltre ogni ragionevole dubbio - colpevole del reato contestatogli e, in tal caso, il Giudice lo condanna anche al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti dalla legge, alle pene accessorie.
In caso di sentenza di condanna il Giudice decide anche in merito alla domanda avanzata dalla parte civile (restituzioni o risarcimento del danno) e, se condanna l'imputato al risarcimento del danno, provvede alla sua liquidazione.
Quando però le prove acquisite non consentono al Giudice di quantificare l'esatto ammontare del danno, questi pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al Giudice civile e condanna, su richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova.