Cosa fare per...


PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI AL DI FUORI DEL MATRIMONIO

COS’È

Il genitore che non abbia raggiunto un accordo con l’altro genitore in ordine all’affidamento e/o al mantenimento di un figlio minorenne o economicamente non autosufficiente nato fuori dal matrimonio, può rivolgersi in tal caso al giudice al fine di ottenere dei provvedimenti che stabiliscano la misura dovuta all’altro genitore per il mantenimento e/o che regolino l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Detta domanda può essere presentata al Tribunale anche solo per modificare gli eventuali provvedimenti giudiziali con cui il giudice abbia già regolato l’esercizio della responsabilità genitoriale e/o il mantenimento.


RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 337 bis e ss., c.c.


CHI

Chiunque vi abbia interesse; quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore rispetto ai figli naturali con l’assistenza di un difensore munito di procura.

E' competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto


COME

Con ricorso. Alla domanda devono essere allegati i certificati di residenti, quelli anagrafici ed ogni documentazione utile nell’interesse dei figli.

E' necessaria l'assistenza del legale.


COSTO

Esente contributo unificato.

diritti forfetizzati di notifica € 27,00 da pagare esclusivamente tramite sistema pago Pa


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