Cosa fare per...


COMPOSIZIONI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

COS'E'

I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.


NORMATIVA


CHI PUO' RICHIEDERLE

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), di seguito chiamati “debitori” e i privati in genere, di seguito chiamati “consumatori”. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):

  • avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento); 
  • avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento); 
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Pisa, piano terra, stanza 62.
L’iscrizione a ruolo deve essere fatta sul SICID registro volontaria giurisdizione con il codice “400999”. Per appuntamenti si prega di usare la sezione “Prenotazione online appuntamenti presso le cancellerie” presente sul sito del Tribunale


COME SI SVOLGE

Le procedure sono:

  1. l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore/consumatore;
  2. il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori riservato ai soli consumatori. 
  3. La liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore.

Momento preliminare al deposito del ricorso è la verifica della fattibilità della proposta.
A tale scopo è necessario che il debitore/consumatore sia assistito da un organismo di composizione della crisi (OCC) o da un professionista che ne svolga le funzioni i quali dovranno attestare la fattibilità della proposta formulata dal ricorrente.
I residenti e/o le imprese che hanno sede nel Circondario del Tribunale di Pisa (Competenza territoriale) possono rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi costituito sul territorio; in alternativa possono presentare istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista, avente i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.
Si precisa che la presentazione del ricorso per la nomina del professionista e il conseguente provvedimento non sospendono le esecuzioni in corso.
Ultimata la fase di studio, di ricerche e di incontri con il ricorrente, il professionista nominato comunicherà al debitore/consumatore l’esito della verifica.
Qualora la valutazione del professionista sia favorevole, il debitore/consumatore potrà presentare la proposta.


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