Cosa fare per...


ESDEBITAZIONE

COS'E'

L'imprenditore fallito può chiedere che i creditori insoddisfatti non agiscano più nei suoi confronti.


NORMATIVA


CHI PUO' RICHIEDERLA

L'imprenditore fallito.


DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Pisa, Piazza della Repubblica n.1, stanza n. 62. Per appuntamenti si prega di usare la sezione “Prenotazione online appuntamenti presso le cancellerie” presente sul sito del Tribunale.


COME SI SVOLGE

L’istanza può essere presentata sia prima della chiusura del fallimento, ed in tal caso l’esdebitazione sarà concessa al momento del decreto di chiusura, ove ne ricorrano i presupposti, oppure, se richiesta successivamente deve essere iscritta al registro della Volontaria giusrisdizione. L’iscrizione a ruolo deve essere fatta sul SICID registro volontaria giurisdizione con il codice “400999”. E’ opportuno farsi assistere da un legale, anche solo ai fini del deposito del ricorso in cancelleria telematica, o farsi assistere, ai medesimi fini da uno sportello di prossimità.
In entrambi i casi sono dovuti contributo unificato e diritti di cancelleria.


Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di fallimento

 Il fallito persona fisica (il beneficio, dunque, non può essere richiesto dalle società fallite) è ammesso al beneficio della esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (cioè i titolari di crediti che si sono insinuati o avrebbero potuto insinuarsi nella procedura), alle seguenti condizioni, che debbono concorrere:

  • avere cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 
  • non avere in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 
  • non avere violato gli obblighi di comunicazione al curatore della corrispondenza pervenuta e riguardante rapporti giuridici compresi nella procedura; 
  • non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 
  • non avere distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 
  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; 
  • avvenuto soddisfacimento, per effetto della procedura, di almeno una parte non trascurabile (valutazione che dovrà essere effettuata dal Tribunale: cfr. Cass., ss.uu., 18/11/2011 n. 24215) dei crediti insinuati nella procedura stessa.

COSA OCCORRE

La documentazione per presentare la domanda di esdebitazione è la seguente:

  • Ricorso;
  • Certificato casellario giudiziale (generale) rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  • Certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza;
  • Nota di iscrizione al ruolo.

NOTA BENE

Si ricorda che restano comunque esclusi dall’esdebitazione:

  •  gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa; 
  • i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

COSTI

  • Contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00; 
  • marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettizzati di cancelleria.

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