Cosa fare per...


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - CIVILE

COS'E'

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 115/2002


CHI PUÒ’ RICHIEDERE IL SERVIZIO

Può richiedere l'ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01.

Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.


COME SI RICHIEDE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità.

In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere proposta al magistrato competente per il giudizio


COSTI

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo


TEMPI

Entro 10 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell'Ordine provvede sulla domanda.


MODULISTICA

Domanda per l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato  - http://www.ordineavvocati.pisa.it


POSSIBILITÀ’ DI IMPUGNAZIONE

In caso di rigetto l'interessato o il Difensore possono proporre opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) presso la cancelleria Ruolo Generale (VI piano del Tribunale). Il provvedimento che decide sull'opposizione verrà comunicato alle parti entro 10 giorni, a cura della cancelleria. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione, nei 20 giorni successivi alla notifica, può essere proposto ricorso per Cassazione.
Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato


Torna su