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Soggiorno di straniero

DOVE

Cancelleria volontaria giurisdizione - Cancelleria Giudice Tutelare - Piazza della Repubblica 1 - 050/513511 – piano II

VISTO DI INGRESSO

Lo straniero (cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide) può fare ingresso nel territorio dello Stato solo se è in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso

Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero o in casi particolari anche, per soggiorni non superiori a tre mesi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

Nel rilasciare il visto di ingresso, l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni; in casi particolari il visto di soggiorno può essere di maggiore durata.

Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi.


PERMESSO DI SOGGIORNO

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente e siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, dalle autorità italiane o di uno Stato dell'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi internazionali.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

La durata non può comunque essere:

  • superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
  • superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  • superiore alle necessità specificamente documentate. 

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro non può superare:

  • per uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
  • per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
  • per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 

Nei casi di ricongiungimento familiare la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.


RINNOVO

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora almeno trenta giorni prima della scadenza (per quello di lavoro almeno novanta giorni o sessanta giorni, a seconda del tipo di contratto di lavoro).

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato


LA CARTA DI SOGGIORNO

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.

La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.

La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

La carta di soggiorno é negata se lo straniero è rinviato a giudizio in un procedimento penale o se è stato condannato per taluni tipi di delitto.


DIRITTO ALL' UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

In casi in cui interessato sia un minore deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • coniuge non legalmente separato;
  • figli a carico;
  • genitori a carico;
  • parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. 

Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

A meno che non si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo adeguato.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.


PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:

  • allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
  • al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  • al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. 

Il permesso di soggiorno per matrimonio è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio siano nati figli.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed é rinnovabile insieme con quest'ultimo.


TUTELA GIURISDIZIONE

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede.

Il Tribunale provvede sul ricorso dopo avere sentito l'interessato.

Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.


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