Lo straniero (cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide) può fare ingresso nel territorio dello Stato solo se è in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero o in casi particolari anche, per soggiorni non superiori a tre mesi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Nel rilasciare il visto di ingresso, l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni; in casi particolari il visto di soggiorno può essere di maggiore durata.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi.