Cosa fare per...


Ammortamento titoli di credito smarriti o distrutti

DOVE

Cancelleria volontaria, piazza della Repubblica - 2° piano - tel. (050513719 –lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2006 - 2016 - 2027 codice civile - R.D. n. 1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore)

R.D. n.1669/1933 (per cambiali)

L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore).


COSA FARE

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore; cambiali; titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere l'ammortamento del titolo, cioè che il titolo sia dichiarato inefficace verso i terzi e che sia autorizzato il pagamento oppure ottenere un duplicato.

E' necessario che il possessore denunci lo smarrimento, distruzione o sottrazione al trattario o all'istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro mezzo idoneo che documento la ricezione dell'atto da parte del destinatario.

E' necessario inoltre denunciare lo smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo all'autorità di polizia (Polizia, Carabinieri, ecc.).


COME

L'ammortamento del titolo si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (nei casi previsti), purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.

Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

La opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

Ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, l'interessato può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.


REGIME FISCALE

  • Contributo unificato: € 98,00 da pagare esclusivamente tramite sistema PagoPa
  • diritti forfettari (vedi tabella 0 - rif. 1) da pagare esclusivamente tramite sistema PagoPa

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